Comma 2: Possono far parte della Commissione Regionale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Regionale;
2. Il Tesoriere Regionale;
3. I membri componenti il Consiglio Regionale;
4. I Responsabili Provinciali della Regione;
5. I Responsabili Comunali di Provincia della Regione;
6. Il Presidente, Vice Presidente e Consiglieri Regionali;
7. I Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Provinciali della Regione;
8. I Responsabili Regionali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: La Commissione Regionale è accreditata dalla Segreteria Nazionale come Organo esecutivo per l’attuazione delle delibere degli Organi Regionali.

Art. 25 – Il Convegno dei Responsabili Provinciali

Comma 1: Il Convegno dei Responsabili Provinciali distribuisce l’attività politica e logistica del Movimento a livello provinciale e locale secondo le disposizioni accordate dal Convegno dei Responsabili Regionali.

Comma 2: Il Convegno dei Responsabili Provinciali è presieduto dal Responsabile Regionale che lo convoca almeno una volta l’anno su deliberazione concessa dal Segretario Nazionale, ed è composto dai Responsabili Provinciali di Regione, dai Responsabili Comunali delle Province della Regione e dai Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Art. 26 – Il Collegio Regionale dei Probiviri

Comma 1: Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale secondo le prassi previste da opportuno ordinamento ed è composto da 7 (sette) soci effettivi più 4 (quattro) soci provvisori.
Esso può essere sciolto in qualsiasi momento con decreto emesso dalla Segreteria Nazionale su segnalazione presentata del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comma 2: Gli eletti per il Collegio Regionale dei Probiviri devono essere degli associati che abbiano almeno 40 anni di età e che non ricoprano cariche a livello Regionale e periferico all’interno del Movimento Politico Nuova Italia.

Comma 3: Il Collegio Regionale dei Probiviri elegge un suo Presidente ed un suo Segretario tra i propri componenti, i quali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati nuovamente.

Comma 4: Il Collegio Regionale dei Probiviri, nel proprio ambito territoriale giudica, in primo grado ed a maggioranza, le violazioni disciplinari commesse dagli associati al Movimento, le violazioni alle regole di affiliazione commesse dal Clubs Nuova Italia ed i ricorsi aventi ad oggetto l’attuazione dello Statuto, inclusi i conflitti fra gli Organi, salvo i casi di competenza riservata al Collegio Nazionale dei Probiviri (Art. 48).

CAPITOLO IV
Organi Provinciali di Nuova Italia

Art. 27 – Il Responsabile Provinciale

Comma 1: Il Responsabile Provinciale viene designato dal Responsabile Regionale ed avvia il proprio mandato in seguito alla deliberazione concessa dalla Segreteria Nazionale. Egli dura in carica 3 (tre) anni e può essere riaffermato. La Segreteria Nazionale ha l’esclusiva facoltà di revocargli il mandato in qualsiasi momento.

Comma 2: Il Responsabile Provinciale nomina i Responsabili di Distretto ai sensi del successivo Art. 31 bis. Altresì, nomina 7 (sette) componenti del Consiglio Provinciale ed indica sia chi debba assumere la funzione di Vice Responsabile Provinciale e sia a chi spetti assumere la funzione di Tesoriere Provinciale.

Comma 3: Il Responsabile Provinciale raffigura e determina la linea politica del Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Provincia, attenendosi disciplinatamente alle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionale e Provinciale.

Comma 4: Se il Responsabile Provinciale cessa dalla carica o si dimette prima del termine del suo mandato, il Responsabile Regionale ne designa uno nuovo per la parte restante del mandato.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Provinciale, le sue funzioni sono svolte dal suo Vice, congiuntamente con il Tesoriere Provinciale.

Comma 5: Il Responsabile Provinciale convoca e presiede sia il Consiglio Provinciale e sia il Congresso Provinciale.

Art. 28 – Il Consiglio Provinciale (nozione)

Comma 1: Il Consiglio Provinciale opera in virtù dello Statuto disposto dal Consiglio Regionale di appartenenza, nel rispetto dei principi sostanziali del presente Statuto Nazionale, e regola l’attività del Movimento nel suo circuito territoriale.

Comma 2: Al Consiglio Provinciale è ammessa l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi Nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello Provinciale. Nel caso di provvedimenti che implichino un accordo politico con Partiti non coalizzati con Nuova Italia in ambito Nazionale, l’Organo territoriale competente è tenuto ad informare anticipatamente il Segretario Nazionale.

Comma 3: Gli Organi Nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli Provinciali esclusivamente se nella misura in cui i risultati della loro azione possono compromettere i valori basilari del Movimento Politico stabiliti dalle norme del presente Statuto e dal Codice Etico.

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