Comma 2: Il Tesoriere Nazionale non è alle dirette dipendenze del Presidente e del Segretario Nazionale. Egli ha il compito sia della gestione economica, nonché a provvedere alla redazione del rendiconto annuale del Movimento.
Comma 3: Il Tesoriere Nazionale organizza annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio conclusivo, ai sensi dell’Art. 47, e li presenta al Segretario Nazionale il quale in seguito li presenta al Consiglio di Presidenza per l’approvazione.
Comma 4: Il Tesoriere Nazionale svolge le procedure, predisposte dal Segretario Nazionale, per la stesura dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga appropriato per la corretta contabilità del Movimento Politico.
Comma 5: Nell’eventualità in cui, per qualsiasi ragione, il Tesoriere Nazionale cessi dalla carica prima del termine del mandato, il Presidente ne nomina uno nuovo che perdura in carica fino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale.
Art. 16 – Il Responsabile Nazionale Organizzazione
Comma 1: Il Responsabile Nazionale Organizzazione viene nominato dal Presidente, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto più volte.
Esso convoglia i Responsabili Regionali e Periferici attenendosi alle istruzioni impartite dalla Segretaria Nazionale.
Comma 2: Il Responsabile Nazionale Organizzazione predispone un Regolamento accreditato dal Consiglio di Presidenza, al quale tutti gli associati a Nuova Italia devono attenersi.
Comma 3: Il Responsabile Nazionale Organizzazione, su concessione approvata dal Consiglio di Presidenza, può assemblare un collegio di responsabili Nazionali, designati dal Presidente, nei settori di programmazione, di formazione, di circoscrizioni, di Enti locali, di comunicazione, di immagine e di ulteriori altri settori designati dallo stesso Presidente ai sensi del successivo Art. 53.
Comma 4: Il Responsabile Nazionale Organizzazione può essere revocato dal proprio mandato dal Presidente, anche su proposta del Segretario Nazionale.
In tal caso il Presidente del Movimento provvede a nominarne uno nuovo.
Art. 17 – Il Convegno dei Responsabili Regionali
Comma 1: Il Convegno dei Responsabili Regionali dispone l’operosità politica e logistica del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le norme istituite dal Presidente e le indicazioni del Segretario Nazionale e del Responsabile Nazionale Organizzazione.
Comma 2: Il Convegno dei Responsabili Regionali determina i metodi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni degli organismi territoriali del Movimento.
Comma 3: Il Convegno dei Responsabili Regionali è governato dal Presidente ed è composto dal Segretario Nazionale, dal Responsabile Nazionale Organizzazione, dai Responsabili Regionali, dai Responsabili Nazionali di Settore di cui al successivo Art. 53 del presente Statuto e dai Responsabili Nazionali di Clubs Nuova Italia.
Art. 18 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri (nozione)
Comma 1: Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente e giudica sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati al Movimento che ricoprono cariche nazionali, oppure siano Responsabili Regionali, Parlamentari o Presidenti di Regione;
Comma 2: Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica avverso i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali ed ai Convegni Comunali ed, altresì, avverso i ricorsi relativi alla conformità dello Statuto e degli atti adottati dagli Organi Nazionale e Regionale.
Comma 3: Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, altresì, avverso i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti al Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Consiglio di Presidenza.
Comma 4: Il Collegio Nazionale dei Probiviri funge da Giudice unico non appellabile in ordine alle decisioni di cui ai commi precedenti ed, inoltre, funge da Giudice d’Appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.
Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri (composizione ed attuazione)
Comma 1: Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Consiglio Nazionale (che lo può sciogliere in qualsiasi momento) secondo le prassi previste da opportuno ordinamento ed è composto da 7 (sette) soci effettivi più 4 (quattro) soci provvisori.
Comma 2: Gli eletti per il Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere degli associati che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Consiglio di Presidenza e del Convegno dei Responsabili Regionali. Essi fanno da arbitri nella controversie sorte tra le parti all’interno del Movimento.
Comma 3: Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge un suo Presidente ed un suo Segretario tra i propri componenti, i quali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati nuovamente.
Comma 4: In caso di dimissioni o impedimento duraturo di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri, questi viene surrogato da colui che sia risultato primo dei non eletti nell’attinente votazione; in mancanza assume l’incarico il membro provvisorio più anziano. I limiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono disciplinati dal successivo Art. 49.
Comma 5: Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a prevalenza numerica con la presenza di almeno 6 (sei) membri, di cui 4 (quattro) effettivi. I provvedimenti assunti in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili.