Art. 10 – Il Congresso Nazionale (attuazione)
Comma 1: Il Congresso Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può nominare una o più Commissioni concedendo ad esse mandato di programmare, entro tempi specificati, esami e pareri per la programmazione e la sistemazione della vita interna del Movimento, ossia documenti a carattere politico-programmatico.
Comma 2: Il Regolamento del Congresso Nazionale stabilisce le modalità di analisi del numero legale ed i risultati successivi.
Comma 3: Salva l’eccezione nel caso dei provvedimenti in cui è specificatamente atteso un quorum di partecipi o di voti, il numero legale del Congresso Nazionale è presunto.
Comma 4: Il Congresso Nazionale nomina il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, la Commissione verifica poteri.
I decreti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Comma 5: Il Congresso Nazionale può, su richiesta fondata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, sfiduciare il Segretario Nazionale.
Art. 11 – Il Presidente
Comma 1: Il Presidente del Movimento Politico Nuova Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le regole previste da appropriato Regolamento, resta in carica 5 (cinque) anni, può essere rieletto più volte ed è l’unico Organo Dirigente abilitato a decidere chi, nel Movimento, può essere proposto come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri..
Comma 2: Il Presidente convoglia il Movimento Nuova Italia e lo raffigura in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e dirige il Consiglio di Presidenza, il Congresso Nazionale ed il Consiglio Nazionale.
Comma 3: Il Presidente indice l’elezione del Congresso Nazionale e del Segretario Nazionale sei mesi prima della scadenza dei mandati connessi alle cariche ed, altresì, indice l’elezione entro i 3 (tre) mesi successivi quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato del Congresso Nazionale.
Comma 4: Il Presidente nomina il Vicepresidente, 7 (sette) membri del Consiglio di Presidenza, il Responsabile Nazionale Organizzazione, i Responsabili Regionali ed i Responsabili Nazionali di Settori di cui al successivo Art. 53.
Comma 5: Il Presidente può valersi anche dell’appoggio di un Collegio di sua nomina, con la funzione di corredargli indicazioni e suggerimenti, nonché di programmare studi ed approfondimenti sulle fondamentali materie di carattere politico.
Tale Collegio è costituito da personalità di alta autorevolezza e spessore politico, culturale, professionale e sociale, anche esterni al Movimento di Nuova Italia.
Comma 6: In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente prontamente riunisce il Consiglio Nazionale che provvede alla sua surrogazione transitoria per il periodo prettamente utile per la convocazione del Congresso Nazionale.
Art. 12 – Il Consiglio Nazionale (nozione e composizione)
Comma 1: Il Consiglio Nazionale è Organo di esecuzione degli indirizzi politici del Movimento Nuova Italia, decretati dal Congresso Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie decisioni attraverso il voto di mozione, ordini del giorno, risoluzioni politiche e sviluppa la sua funzione di controllo attraverso interpellanze al Segretario Nazionale ed ai membri della Segreteria.
Esso elegge i Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri ed ha il potere di decidere avverso le rettifiche statutarie di cui al successivo Art. 60.
Comma 2: Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o da un suo delegato, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente se lo richiedono il Segretario Nazionale o almeno due quinti dei suoi componenti.
Comma 3: Tutti gli interessati alla convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, devono inoltrare specifica richiesta, firmata e contenente le materie da porre in discussione, al Presidente il quale provvederà alla convocazione entro 60 giorni, fissando la data e l’ora ed istituendo il luogo dell’adunanza.
Comma 4: Al Consiglio Nazionale partecipano con diritto di voto gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Presidente;
2. I membri del Consiglio di Presidenza;
3. Il Segretario Nazionale ed i membri della sua Segreteria;
4. Ex Parlamentari e Parlamentari Nazionali ed Europei;
5. I 50 (cinquanta) Membri eletti ogni 3 (tre) anni dal Congresso Nazionale secondo la prassi istituita dal Regolamento;
6. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Regionali;
8. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Provinciali;
9. Responsabili Regionali;
10. Responsabili Provinciali;
11. Responsabili Comunali;
12. Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti;
13. Responsabili Nazionali di Clubs Nuova Italia.
Comma 5: Al Consiglio Nazionale vi possono partecipare, con diritto d’intervento, anche soggetti non associati a Nuova Italia, purché siano convocati dal Presidente e, altresì, siano personalità del mondo politico e culturale e/o mandatari di federazioni di comune tendenza ideale con il Movimento Politico.