Testo ammesso dalla Riunione Statuto nella seduta del 16.12.2008

CAPITOLO I
Obiettivo, principali norme e soggetti di Alleanza per la Nuova Italia

Art. 1 – Obiettivo e principali norme

Comma 1: Alleanza per la Nuova Italia (di seguito denominata Nuova Italia) è un Movimento Politico Cristiano di Federazione Democratica, che nasce da un’idea finalizzata all’ammodernamento ed allo sviluppo dell’Italia in generale e del meridione in particolare, nonché propenso per il rinvenimento e tutela dei valori umani e civili.

Comma 2: Nuova Italia è un’associazione di popolazioni che s’identificano nei valori, ideali e costumi costituzionali, cristiani, laici e rinnovatori europei, che infondono la loro azione politica ai valori universali di pace, di uguaglianza, di fraternità, di libertà, di giustizia, di tolleranza e di solidarietà.

Comma 3: Nuova Italia è un Movimento fondato sul principio delle pari opportunità secondo lo spirito degli articoli 2, 3, 49, 51 e 54 della Costituzione Italiana. Opera corporalmente sia per la difesa della persona che concretamente s’impegna con ogni sua espressione a realizzare una sociale attuazione per lo sviluppo ed il sostegno di una equilibrata economia di mercato, sia per garantire la presenza paritaria di uomini e di donne nei suoi Organi dirigenti ed esecutivi perseguendo l’obiettivo del conseguimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali interne.

Comma 4: Nuova Italia promuove la partecipazione politica dei giovani italiani e dei giovani cittadini europei residenti in Italia, rispetta l’autonomia e la democrazia delle organizzazioni sociali e del lavoro, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali l’origine etnica, l’età, le credenze religiose e l’orientamento sessuale.

Comma 5: Nuova Italia mira alla ricerca ed alla tutela dei valori umani e civili, ha a cuore lo sviluppo ed il riscatto del meridione e prospetta un programma di Governo per l’Italia impegnandosi ad attuarlo in modo coerente e nel rispetto delle Istituzioni.

Comma 6: Nuova Italia garantisce la trasparenza delle candidature e dei mandati nelle cariche politiche ed istituzionali, le quali nomine o proposte di designazione che ad essi competono saranno suggerite in base ai criteri della competenza e del merito, rigorosamente verificati. Dette candidature ed incarichi sono regolati dal Codice Etico di Nuova Italia e dalle norme statutarie alle quali tutti gli eletti nelle istituzioni iscritti al Movimento Politico devono attenersi.

Comma 7: Nuova Italia promuove lo sviluppo di esperienza e capacità d’indirizzo politico, idee e progetti di progresso elaborati sia soggettivamente dai propri membri dirigenti e/o dagli annessi iscritti al Movimento e sia congiuntamente con altri Organi istituzionali, federali e popolari.

Comma 8: Nuova Italia assicura un Sistema Informativo Telematico che consente agli iscritti ed agli elettori sia di fare proposte e/o partecipare al dibattito interno e sia di essere informati sulle riunioni, sulle deliberazioni degli Organi dirigenti e sul bilancio.

Art. 2 – Soggetti

Comma 1: Sono associati del Movimento Politico Nuova Italia i cittadini italiani ed i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia di età maggiore di anni 16 (sedici) che, condividendo i principi, i valori ed il Manifesto politico del Movimento, vi abbiano ufficialmente aderito, con sottoscrizione, in osservanza alle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico e nel Regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed accreditato dal Consiglio di Presidenza.

Comma 2: Nuova Italia è aperta anche ad altri soggetti, cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, ossia i cosiddetti “elettori/elettrici”, i quali pur non essendo iscritti al Movimento, s’identificano nel suo ideale politico e lo sostengono alle elezioni accettando, altresì, di essere registrati nell’Albo degli elettori e delle elettrici.

Comma 3: Per l’iscrizione al Movimento Politico di Nuova Italia va presentata la domanda di adesione compilata e sottoscritta su apposito modulo che deve recare la firma del socio presentatore. La domanda di adesione comporta la condivisione degli ideali, dei principi e dei programmi di Nuova Italia ed il dovere a cooperare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno.

Comma 4: Compete al Consiglio di Presidenza deliberare sull’ammissibilità tra l’adesione a Nuova Italia e l’appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo. La presentazione della domanda implica il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal Regolamento di cui al Comma 1.
Qualora la domanda di adesione venga accettata, la qualifica di socio s’intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Comma 5: Il Consiglio Nazionale di Nuova Italia elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri di cui agli Artt. 18 e 19, il quale opera tramite le normative stabilite dal Regolamento ed al quale è devoluta l’autorità a decidere in ultima istanza sulle questioni relative all’assunzione della qualifica di socio, nonché alla sua decadenza

Art. 3 – Obblighi e diritti degli associati

Comma 1: Ogni associato a Nuova Italia, nello svolgimento delle proprie attività connesse al fine associativo, in primis ha l’onere di adempiere al versamento della quota annuale dell’associazione, inoltre è tenuto ad adottare l’assoluto rispetto delle norme statutarie, del Codice Etico, dei Regolamenti e delle delibere degli Organi Direttivi del Movimento ed infine presta il proprio impegno alla massima lealtà nei confronti di Nuova Italia ed il proprio impegno a tenere comportamenti ispirati al rispetto umano e civile e della dignità degli altri soci.

Comma 2: Gli associati a Nuova Italia hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento e favorirne l’ampliamento delle adesioni allo stesso, il dovere di rispettare disciplinatamente le norme previste dal presente Statuto ed i Regolamenti e le delibere degli Organi Direttivi, pena le sanzioni previste dagli stessi organi.

Comma 3: Ogni associato a Nuova Italia ha il diritto di partecipazione alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercita i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto e le disposizioni regolamentari, con rispetto del Codice Etico secondo le norme di cui al Comma 1, del presente Articolo.

Comma 4: Ogni associato a Nuova Italia ha il diritto di prendere parte ai Forum Telematici, avere accesso ed essere informato sugli aspetti e sulla vita interna del Movimento al fine di un consapevole intervento allo stesso, prendere parte alle assemblee dei Clubs, essere interpellato sulla scelta delle candidature di Nuova Italia a qualunque carica istituzionale elettiva, avere sedi permanenti di confronto e di programmazione politica, partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee, se previsto, ricorrere agli Organi di Garanzia per ricevere tempestiva risposta nel caso si ritengano trasgredite le norme del presente Statuto, avanzare la propria candidatura per ricoprire sia incarichi istituzionali e sia incarichi negli organismi interni ai diversi livelli.

Comma 5: I dati personali di ogni associato a Nuova Italia sono sottoposti agli Organi di Garanzia al fine di prevenire ed impedire intrusioni nell’attività associativa del Movimento, nonché per dar garanzia e tutela della riservatezza e della privacy nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 4 – Perdita e decadenza dell’associato, quota associativa

Comma 1: Ogni iscritto può perdere la sua qualità di socio a Nuova Italia nei casi di mancato rinnovo della quota associativa annuale, di dimissione e di espulsione.

Comma 2: Ogni iscritto a Nuova Italia che omette di effettuare il versamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal presente Statuto, decade dalla qualità di socio del Movimento.

Comma 3: Ogni iscritto a Nuova Italia che intende dissociarsi dal Movimento Politico, deve formalizzare le proprie dimissioni per iscritto ed inviarle alla Segreteria Nazionale. Le dimissioni annullano eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri. La Segreteria Nazionale provvede a dare effetto immediato delle medesime dimissioni, dandone annessa tempestiva comunicazione agli Organi Periferici interessati.

Comma 4: Ogni iscritto a Nuova Italia che viene sottoposto a provvedimenti disciplinari dagli Organi di Garanzia, perde la sua qualità di associato mediante l’espulsione dal Movimento.

Comma 5: Ogni associato a Nuova Italia decade dal diritto del voto nelle assemblee, nel caso dell’omesso versamento della quota associativa per l’anno in corso.

Comma 6: Il Consiglio di Presidenza di Nuova Italia entro il mese di novembre di ogni anno determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo.
Ogni associato al Movimento deve darsi cura di versare la propria quota associativa entro il mese di marzo dell’anno successivo ed il suo mancato versamento entro il 30 (trenta) novembre comporta l’automatica decadenza della qualità di socio.

Art. 5 – Diritti associativi ed elenco associati

Comma 1: In seguito all’accoglimento della domanda di adesione, ogni associato a Nuova Italia che abbia compiuto il sedicesimo anno di età acquisisce il diritto di esercitare l’elettorato attivo e l’elettorato passivo.

Comma 2: L’avvenuta adesione a Nuova Italia consente agli associati di usufruire di tutti i diritti associativi, ivi compreso il diritto d’eleggibilità ad ogni carica all’interno del Movimento, salvo i termini stabiliti dal comma precedente.

Comma 3: Ogni associato al Movimento di Nuova Italia può esercitare l’elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado nell’ambito del Comune e della Provincia della propria residenza.
La Segreteria Nazionale s’impegna ad effettuare le opportune comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione, qualora un associato di Nuova Italia abbia inoltrato l’avviso del cambiamento della propria residenza.

Comma 4: Sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Organizzazione, la Segreteria Nazionale oltre a realizzare tutte le operazioni pertinenti alle adesioni ed ai rinnovi al Movimento Politico di Nuova Italia, aggiorna e conserva il registro generale degli associati comunicando periodicamente alle varie sedi territoriali tutti i mutamenti relativi alla situazione degli associati.

Comma 5: Ogni Sede territoriale del Movimento Nuova Italia, mantiene aggiornato l’elenco degli associati ad esso relativo sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Segreteria Nazionale.
L’elenco degli associati non è segreto.

CAPITOLO II
Organi e dirigenti di Nuova Italia

Art. 6 – Organi

Comma 1: Gli Organi Nazionali di Nuova Italia sono:
1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Nazionale;
4. Il Consiglio di Presidenza;
5. Il Segretario Nazionale;
6. Il Tesoriere Nazionale;
7. Il Responsabile Nazionale Organizzazione;
8. Il Convegno dei Responsabili Regionali;
9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comma 2: Gli Organi Regionali di Nuova Italia sono:
1. Il Responsabile Regionale;
2. Il Consiglio Regionale;
3. Il Tesoriere Regionale;
4. La Commissione Regionale;
5. Il Convegno dei Responsabili Provinciali;
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Comma 3: Gli Organi Provinciali di Nuova Italia sono:
1. Il Responsabile Provinciale;
2. Il Consiglio Provinciale;
3. Il Tesoriere Provinciale;
4. Il Congresso Provinciale;

Comma 4: Gli Organi Comunali di Nuova Italia sono:
1. Il Responsabile Comunale;
2. Il Tesoriere Comunale;
3. Il Collegio Comunale;
4. Il Congresso Comunale.

Art. 7 – Il Congresso Nazionale (nozione)

Comma 1: Il Congresso Nazionale è composto da un numero massimo di mille persone ed è il più alto simposio di Nuova Italia. Esso dirige e determina la linea politica del Movimento.

Comma 2: Il Congresso Nazionale elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, 50 membri del Consiglio Nazionale, 6 (sei) membri del Consiglio di Presidenza, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. Il suo svolgimento è disposto da apposito Regolamento per come previsto dall’Art. 57 del presente Statuto.

Comma 3: Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente dal Presidente almeno una volta ogni tre anni, in luogo, data e tema dibattimentale stabiliti dal Consiglio di Presidenza. In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente se lo richiedono almeno due quinti dei suoi componenti.

Comma 4: Il Congresso Nazionale ed il Consiglio Nazionale sono gli unici Organi a cui compete rettificare il presente Statuto, per come stabilito dal successivo Art. 60.

Art. 8 – Il Congresso Nazionale (composizione)

Comma 1: Il Congresso Nazionale e gli organi dirigenti da esso eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Movimento, di programmazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi sostanziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei Consigli Regionali.

Comma 2: Al Congresso Nazionale, oltre che agli Organi Nazionali, posso partecipare con diritto di voto, e senza ammissione di deleghe, anche gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Parlamentari Nazionali ed Europei;
2. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Regionali;
3. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Provinciali;
4. Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti;
5. Responsabili Regionali;
6. Responsabili Provinciali;
7. Responsabili Comunali;
8. Responsabili Nazionali di Clubs Nuova Italia.
9. Delegati mandatari degli associati a Nuova Italia residenti all’Estero con un massimo di 100 delegati.

Art. 9 – Il Congresso Nazionale (operazioni)

Comma 1: Il Congresso Nazionale esprime indicazioni sulla politica del Movimento; Esso è convocato dal Presidente ma compete al Consiglio di Presidenza, almeno 60 giorni prima del raduno, istituire la data, il luogo e l’ordine del giorno.

Comma 2: In base al sistema istituito dall’Articolo precedente, per lo svolgimento del Congresso Nazionale, il Consiglio di Presidenza nomina una Commissione alla quale sono conferiti tutti gli argomenti ed i dibattiti attinenti allo svolgimento dei Convegni locali ed alle elezioni dei Delegati da nominare nei singoli Convegni.

Comma 3: Il Consiglio di Presidenza detta tutti gli ordinamenti ritenuti opportuni per lo svolgimento del Congresso Nazionale di Nuova Italia, in particolare detta le regolari disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali, le modalità per l’illustrazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all’elezione del Presidente, dei membri elettivi del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.

Art. 10 – Il Congresso Nazionale (attuazione)

Comma 1: Il Congresso Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può nominare una o più Commissioni concedendo ad esse mandato di programmare, entro tempi specificati, esami e pareri per la programmazione e la sistemazione della vita interna del Movimento, ossia documenti a carattere politico-programmatico.

Comma 2: Il Regolamento del Congresso Nazionale stabilisce le modalità di analisi del numero legale ed i risultati successivi.

Comma 3: Salva l’eccezione nel caso dei provvedimenti in cui è specificatamente atteso un quorum di partecipi o di voti, il numero legale del Congresso Nazionale è presunto.

Comma 4: Il Congresso Nazionale nomina il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, la Commissione verifica poteri.
I decreti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Comma 5: Il Congresso Nazionale può, su richiesta fondata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, sfiduciare il Segretario Nazionale.

Art. 11 – Il Presidente

Comma 1: Il Presidente del Movimento Politico Nuova Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le regole previste da appropriato Regolamento, resta in carica 5 (cinque) anni, può essere rieletto più volte ed è l’unico Organo Dirigente abilitato a decidere chi, nel Movimento, può essere proposto come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri..

Comma 2: Il Presidente convoglia il Movimento Nuova Italia e lo raffigura in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e dirige il Consiglio di Presidenza, il Congresso Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

Comma 3: Il Presidente indice l’elezione del Congresso Nazionale e del Segretario Nazionale sei mesi prima della scadenza dei mandati connessi alle cariche ed, altresì, indice l’elezione entro i 3 (tre) mesi successivi quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato del Congresso Nazionale.

Comma 4: Il Presidente nomina il Vicepresidente, 7 (sette) membri del Consiglio di Presidenza, il Responsabile Nazionale Organizzazione, i Responsabili Regionali ed i Responsabili Nazionali di Settori di cui al successivo Art. 53.

Comma 5: Il Presidente può valersi anche dell’appoggio di un Collegio di sua nomina, con la funzione di corredargli indicazioni e suggerimenti, nonché di programmare studi ed approfondimenti sulle fondamentali materie di carattere politico.
Tale Collegio è costituito da personalità di alta autorevolezza e spessore politico, culturale, professionale e sociale, anche esterni al Movimento di Nuova Italia.

Comma 6: In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente prontamente riunisce il Consiglio Nazionale che provvede alla sua surrogazione transitoria per il periodo prettamente utile per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 12 – Il Consiglio Nazionale (nozione e composizione)

Comma 1: Il Consiglio Nazionale è Organo di esecuzione degli indirizzi politici del Movimento Nuova Italia, decretati dal Congresso Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie decisioni attraverso il voto di mozione, ordini del giorno, risoluzioni politiche e sviluppa la sua funzione di controllo attraverso interpellanze al Segretario Nazionale ed ai membri della Segreteria.
Esso elegge i Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri ed ha il potere di decidere avverso le rettifiche statutarie di cui al successivo Art. 60.

Comma 2: Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o da un suo delegato, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente se lo richiedono il Segretario Nazionale o almeno due quinti dei suoi componenti.

Comma 3: Tutti gli interessati alla convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, devono inoltrare specifica richiesta, firmata e contenente le materie da porre in discussione, al Presidente il quale provvederà alla convocazione entro 60 giorni, fissando la data e l’ora ed istituendo il luogo dell’adunanza.

Comma 4: Al Consiglio Nazionale partecipano con diritto di voto gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Presidente;
2. I membri del Consiglio di Presidenza;
3. Il Segretario Nazionale ed i membri della sua Segreteria;
4. Ex Parlamentari e Parlamentari Nazionali ed Europei;
5. I 50 (cinquanta) Membri eletti ogni 3 (tre) anni dal Congresso Nazionale secondo la prassi istituita dal Regolamento;
6. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Regionali;
8. Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Provinciali;
9. Responsabili Regionali;
10. Responsabili Provinciali;
11. Responsabili Comunali;
12. Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti;
13. Responsabili Nazionali di Clubs Nuova Italia.

Comma 5: Al Consiglio Nazionale vi possono partecipare, con diritto d’intervento, anche soggetti non associati a Nuova Italia, purché siano convocati dal Presidente e, altresì, siano personalità del mondo politico e culturale e/o mandatari di federazioni di comune tendenza ideale con il Movimento Politico.

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza (nozione e composizione)

Comma 1: Il Consiglio di Presidenza oltre ad organizzare l’operosità del Movimento e dei gruppi parlamentari, decreta a maggioranza dando attuazione ai provvedimenti disposti dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

Comma 2: Il Consiglio di Presidenza in particolare nomina i Revisori Contabili per le verificazioni contabili secondo quanto previsto dall’Art. 46, emana tutte le direttive conformi al regolamento essenziali per l’attuazione dello Statuto, approva il conto preventivo ed il Bilancio finale del Movimento Politico.

Comma 3: Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero massimo di 33 membri che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 4: Possono far parte del Consiglio di Presidenza, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Presidente;
2. Il Segretario Nazionale;
3. Tesoriere Nazionale;
4. Sette membri nominati dal Presidente;
5. Sei membri eletti dal Congresso Nazionale;
6. Il Segretario del Convegno dei Responsabili Regionali;
7. I Presidenti o Vicepresidenti ed i Rappresentanti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo;
8. I Presidenti delle Giunte Regionali.

Comma 5: Al Consiglio di Presidenza, possono essere convocati anche quegli associati a Nuova Italia che chiedono di riferire su fatti o argomenti decisivi per il Movimento.

Comma 6: In caso di continuo impedimento, di perdita di associato, di dimissioni o di espulsione di un membro del Consiglio di Presidenza, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella connessa votazione. In mancanza, i membri restanti dello stesso Consiglio di Presidenza provvedono alla surrogazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale.
In caso di continuo impedimento o di dimissioni di uno dei 7 (sette) membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.

Comma 7: In caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Presidenza, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.
Entro un mese dall’elezione del Congresso Nazionale per la nomina dei sei membri, il Presidente provvede al rinnovo della nomina di cui al Comma 4 dell’Art. 11.

Art. 14 – Il Segretario Nazionale

Comma 1: Il Segretario Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale quando convocato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto più volte.
Egli sceglie 7 (sette) membri tra gli associati i quali compongono la Segreteria Nazionale e tra i quali nomina il suo Vicesegretario.

Comma 2: Il Segretario Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di Nuova Italia di fronte a terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione e nomina difensori e procuratori, per gli effetti comunicabili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Comma 3: Il Segretario Nazionale oltre a svolgere l’attività negoziale occorrente per il conseguimento dei fini associativi, è, altresì, abilitato alla riscossione dei tributi previsti dalla legge, e predispone le attività essenziali per la corretta gestione burocratica del Movimento Politico.

Comma 4: Il Segretario Nazionale conduce a effetto le deliberazioni del Consiglio di Presidenza attinenti alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Comma 5: Il Segretario Nazionale può ultimare tutte le operazioni bancarie, inclusa la nomina di procuratori, la costituzione di mutui e le istanze di garanzia.
Può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni e da ordinamenti al Tesoriere Nazionale circa l’effettuazione di pagamenti e l’incasso di crediti.

Comma 6: Il Segretario Nazionale oltre ad organizzare il piano generale di ripartizione delle risorse secondo i canoni definiti dal Consiglio di Presidenza e dalla norme regolamentari, ha la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i bilanci richiesti dalla legge.

Comma 7: Il Segretario Nazionale è l’unico legittimato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del logo elettorale, sostenendosi di delegati speciali all’occorrenza incaricati.

Comma 8: Il Segretario Nazionale comunica le disposizioni amministrative ai Responsabili Periferici tramite il Responsabile Nazionale Organizzazione.
Ogni Organo Periferico, anche se provvisto di autogestione contrattale e burocratica, è tenuto a uguagliarsi alle indicazioni del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale, pena l’attuazione delle azioni disciplinari e/o l’espulsione.

Comma 9: Il Segretario Nazionale può revocare la nomina del suo Vicesegretario e dei componenti la Segreteria, dandone comunicazione motivata al Presidente.
Ulteriori nomine eccezionali relative a funzioni esecutive esterne alla Segreteria Nazionale, debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 15 – Il Tesoriere Nazionale

Comma 1: Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario Nazionale che lo sceglie tra gli associati a Nuova Italia che presentino i requisiti di onorabilità e professionalità
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto solamente per un mandato consecutivo.

Comma 2: Il Tesoriere Nazionale non è alle dirette dipendenze del Presidente e del Segretario Nazionale. Egli ha il compito sia della gestione economica, nonché a provvedere alla redazione del rendiconto annuale del Movimento.

Comma 3: Il Tesoriere Nazionale organizza annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio conclusivo, ai sensi dell’Art. 47, e li presenta al Segretario Nazionale il quale in seguito li presenta al Consiglio di Presidenza per l’approvazione.

Comma 4: Il Tesoriere Nazionale svolge le procedure, predisposte dal Segretario Nazionale, per la stesura dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga appropriato per la corretta contabilità del Movimento Politico.

Comma 5: Nell’eventualità in cui, per qualsiasi ragione, il Tesoriere Nazionale cessi dalla carica prima del termine del mandato, il Presidente ne nomina uno nuovo che perdura in carica fino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 16 – Il Responsabile Nazionale Organizzazione

Comma 1: Il Responsabile Nazionale Organizzazione viene nominato dal Presidente, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto più volte.
Esso convoglia i Responsabili Regionali e Periferici attenendosi alle istruzioni impartite dalla Segretaria Nazionale.

Comma 2: Il Responsabile Nazionale Organizzazione predispone un Regolamento accreditato dal Consiglio di Presidenza, al quale tutti gli associati a Nuova Italia devono attenersi.

Comma 3: Il Responsabile Nazionale Organizzazione, su concessione approvata dal Consiglio di Presidenza, può assemblare un collegio di responsabili Nazionali, designati dal Presidente, nei settori di programmazione, di formazione, di circoscrizioni, di Enti locali, di comunicazione, di immagine e di ulteriori altri settori designati dallo stesso Presidente ai sensi del successivo Art. 53.

Comma 4: Il Responsabile Nazionale Organizzazione può essere revocato dal proprio mandato dal Presidente, anche su proposta del Segretario Nazionale.
In tal caso il Presidente del Movimento provvede a nominarne uno nuovo.

Art. 17 – Il Convegno dei Responsabili Regionali

Comma 1: Il Convegno dei Responsabili Regionali dispone l’operosità politica e logistica del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le norme istituite dal Presidente e le indicazioni del Segretario Nazionale e del Responsabile Nazionale Organizzazione.

Comma 2: Il Convegno dei Responsabili Regionali determina i metodi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni degli organismi territoriali del Movimento.

Comma 3: Il Convegno dei Responsabili Regionali è governato dal Presidente ed è composto dal Segretario Nazionale, dal Responsabile Nazionale Organizzazione, dai Responsabili Regionali, dai Responsabili Nazionali di Settore di cui al successivo Art. 53 del presente Statuto e dai Responsabili Nazionali di Clubs Nuova Italia.

Art. 18 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri (nozione)

Comma 1: Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente e giudica sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati al Movimento che ricoprono cariche nazionali, oppure siano Responsabili Regionali, Parlamentari o Presidenti di Regione;

Comma 2: Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica avverso i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali ed ai Convegni Comunali ed, altresì, avverso i ricorsi relativi alla conformità dello Statuto e degli atti adottati dagli Organi Nazionale e Regionale.

Comma 3: Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, altresì, avverso i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti al Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Consiglio di Presidenza.

Comma 4: Il Collegio Nazionale dei Probiviri funge da Giudice unico non appellabile in ordine alle decisioni di cui ai commi precedenti ed, inoltre, funge da Giudice d’Appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri (composizione ed attuazione)

Comma 1: Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Consiglio Nazionale (che lo può sciogliere in qualsiasi momento) secondo le prassi previste da opportuno ordinamento ed è composto da 7 (sette) soci effettivi più 4 (quattro) soci provvisori.

Comma 2: Gli eletti per il Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere degli associati che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Consiglio di Presidenza e del Convegno dei Responsabili Regionali. Essi fanno da arbitri nella controversie sorte tra le parti all’interno del Movimento.

Comma 3: Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge un suo Presidente ed un suo Segretario tra i propri componenti, i quali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati nuovamente.

Comma 4: In caso di dimissioni o impedimento duraturo di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri, questi viene surrogato da colui che sia risultato primo dei non eletti nell’attinente votazione; in mancanza assume l’incarico il membro provvisorio più anziano. I limiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono disciplinati dal successivo Art. 49.

Comma 5: Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a prevalenza numerica con la presenza di almeno 6 (sei) membri, di cui 4 (quattro) effettivi. I provvedimenti assunti in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili.

CAPITOLO III
Organi Regionali di Nuova Italia

Art. 20 – Il Responsabile Regionale

Comma 1: Il Responsabile Regionale è nominato dal Presidente del Movimento, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Responsabile Regionale nomina 7 (sette) componenti del Consiglio Regionale ed indica sia chi debba assumere la funzione di Vice Responsabile Regionale e sia chi spetti assumere la funzione di Tesoriere Regionale.

Comma 3: Il Responsabile Regionale rappresenta il Movimento di Nuova Italia nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Regione, controlla ed indirizza l’attività politica dei Responsabili Provinciali ed assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Comma 4: Se il Responsabile Regionale cessa dalla carica o si dimette prima del termine del suo mandato, il Presidente di Nuova Italia può nominare uno nuovo per la parte restante del mandato.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Regionale, le sue funzioni sono svolte dal suo Vice, congiuntamente con il Tesoriere Regionale.

Comma 5: Il Responsabile Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale ed il Consiglio dei Responsabili Provinciali.

Art. 21 – Il Consiglio Regionale (nozione)

Comma 1: Il Consiglio Regionale ha un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi sostanziali del presente Statuto Nazionale di Nuova Italia, e regola l’attività del Movimento nel suo circuito territoriale.
Gli Statuti Regionali sono accreditati e modificati dal Consiglio di Presidenza ed entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Comma 2: Al Consiglio Regionale è ammessa l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi Nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale. Nel caso di provvedimenti che implichino un accordo politico con Partiti non coalizzati con Nuova Italia in ambito Nazionale, l’Organo territoriale competente è tenuto ad informare anticipatamente il Segretario ed il Presidente Nazionale.

Comma 3: Gli Organi Nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli Regionali esclusivamente se nella misura in cui i risultati della loro azione possono compromettere i valori basilari del Movimento stabiliti dalle norme del presente Statuto e dal Codice Etico. In tali casi il Consiglio di Presidenza può revocare le delibere degli organismi delle Unioni Regionali.

Art. 22 – Il Consiglio Regionale (composizione ed attuazione)

Comma 1: Il Consiglio Regionale è composto da un numero massimo di 33 membri del Movimento che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 2: Possono far parte del Consiglio Regionale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Regionale;
2. 7 (sette) membri nominati dal Responsabile Regionale;
3. I membri della Commissione Regionale;
4. I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti nella Regione;
5. Il Presidente ed i Consiglieri Regionali;
6. I Presidenti delle Province della Regione;
7. I Sindaci dei Comuni della Regione con oltre 15.000 abitanti.

Comma 3: Il Consiglio Regionale si pronuncia sull’operato politico che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito regionale ed ha il dovere di sommario politico delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di sostegno all’attività della Commissione Regionale.

Comma 4: Il Consiglio Regionale si riunisce ogni 12 (dodici) mesi su convocazione del Responsabile Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Esso elegge a scrutinio segreto i membri che compongono il Collegio Regionale dei Probiviri i quali devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 23 – Il Tesoriere Regionale

Comma 1: Il Tesoriere Regionale viene proposto dal Responsabile Regionale e confermato dal Tesoriere Nazionale su delibera rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale, per come meglio specificato dal successivo Art. 43 del presente Statuto.

Comma 3: Il Tesoriere Regionale amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Su segnalazione del Responsabile Regionale, esso può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento con Decreto emesso dalla Segreteria Nazionale.

Art. 24 – La Commissione Regionale

Comma 1: La Commissione Regionale è convocata dal Responsabile Regionale almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi ed opera sotto la sua responsabilità. Determina la linea politica del Movimento, individuando e coordinando le attività svolte in ambito Regionale e può, a maggioranza dei voti, sfiduciare il Responsabile Regionale.

Comma 2: Possono far parte della Commissione Regionale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Regionale;
2. Il Tesoriere Regionale;
3. I membri componenti il Consiglio Regionale;
4. I Responsabili Provinciali della Regione;
5. I Responsabili Comunali di Provincia della Regione;
6. Il Presidente, Vice Presidente e Consiglieri Regionali;
7. I Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Provinciali della Regione;
8. I Responsabili Regionali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: La Commissione Regionale è accreditata dalla Segreteria Nazionale come Organo esecutivo per l’attuazione delle delibere degli Organi Regionali.

Art. 25 – Il Convegno dei Responsabili Provinciali

Comma 1: Il Convegno dei Responsabili Provinciali distribuisce l’attività politica e logistica del Movimento a livello provinciale e locale secondo le disposizioni accordate dal Convegno dei Responsabili Regionali.

Comma 2: Il Convegno dei Responsabili Provinciali è presieduto dal Responsabile Regionale che lo convoca almeno una volta l’anno su deliberazione concessa dal Segretario Nazionale, ed è composto dai Responsabili Provinciali di Regione, dai Responsabili Comunali delle Province della Regione e dai Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Art. 26 – Il Collegio Regionale dei Probiviri

Comma 1: Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale secondo le prassi previste da opportuno ordinamento ed è composto da 7 (sette) soci effettivi più 4 (quattro) soci provvisori.
Esso può essere sciolto in qualsiasi momento con decreto emesso dalla Segreteria Nazionale su segnalazione presentata del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comma 2: Gli eletti per il Collegio Regionale dei Probiviri devono essere degli associati che abbiano almeno 40 anni di età e che non ricoprano cariche a livello Regionale e periferico all’interno del Movimento Politico Nuova Italia.

Comma 3: Il Collegio Regionale dei Probiviri elegge un suo Presidente ed un suo Segretario tra i propri componenti, i quali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati nuovamente.

Comma 4: Il Collegio Regionale dei Probiviri, nel proprio ambito territoriale giudica, in primo grado ed a maggioranza, le violazioni disciplinari commesse dagli associati al Movimento, le violazioni alle regole di affiliazione commesse dal Clubs Nuova Italia ed i ricorsi aventi ad oggetto l’attuazione dello Statuto, inclusi i conflitti fra gli Organi, salvo i casi di competenza riservata al Collegio Nazionale dei Probiviri (Art. 48).

CAPITOLO IV
Organi Provinciali di Nuova Italia

Art. 27 – Il Responsabile Provinciale

Comma 1: Il Responsabile Provinciale viene designato dal Responsabile Regionale ed avvia il proprio mandato in seguito alla deliberazione concessa dalla Segreteria Nazionale. Egli dura in carica 3 (tre) anni e può essere riaffermato. La Segreteria Nazionale ha l’esclusiva facoltà di revocargli il mandato in qualsiasi momento.

Comma 2: Il Responsabile Provinciale nomina i Responsabili di Distretto ai sensi del successivo Art. 31 bis. Altresì, nomina 7 (sette) componenti del Consiglio Provinciale ed indica sia chi debba assumere la funzione di Vice Responsabile Provinciale e sia a chi spetti assumere la funzione di Tesoriere Provinciale.

Comma 3: Il Responsabile Provinciale raffigura e determina la linea politica del Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito della Provincia, attenendosi disciplinatamente alle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionale e Provinciale.

Comma 4: Se il Responsabile Provinciale cessa dalla carica o si dimette prima del termine del suo mandato, il Responsabile Regionale ne designa uno nuovo per la parte restante del mandato.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Provinciale, le sue funzioni sono svolte dal suo Vice, congiuntamente con il Tesoriere Provinciale.

Comma 5: Il Responsabile Provinciale convoca e presiede sia il Consiglio Provinciale e sia il Congresso Provinciale.

Art. 28 – Il Consiglio Provinciale (nozione)

Comma 1: Il Consiglio Provinciale opera in virtù dello Statuto disposto dal Consiglio Regionale di appartenenza, nel rispetto dei principi sostanziali del presente Statuto Nazionale, e regola l’attività del Movimento nel suo circuito territoriale.

Comma 2: Al Consiglio Provinciale è ammessa l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi Nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello Provinciale. Nel caso di provvedimenti che implichino un accordo politico con Partiti non coalizzati con Nuova Italia in ambito Nazionale, l’Organo territoriale competente è tenuto ad informare anticipatamente il Segretario Nazionale.

Comma 3: Gli Organi Nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli Provinciali esclusivamente se nella misura in cui i risultati della loro azione possono compromettere i valori basilari del Movimento Politico stabiliti dalle norme del presente Statuto e dal Codice Etico.

Art. 29 – Il Consiglio Provinciale (composizione ed attuazione)

Comma 1: Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Responsabile Provinciale ed è composto da un numero massimo di 33 membri del Movimento che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 2: Possono far parte del Consiglio Provinciale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Provinciale;
2. Il Tesoriere Provinciale;
3. 7 (sette) membri nominati dal Responsabile Provinciale;
4. I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti nella Provincia;
5. Il Presidente ed i Consiglieri Provinciali;
6. I Sindaci dei Comuni della Provincia con oltre 15.000 abitanti;
7. I Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: Il Consiglio Provinciale si pronuncia sui rilevanti operati politici che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito Provinciale ed ha il dovere di sommario politico delle attività svolte a livello locale dal Movimento.

Comma 4: Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni 12 (dodici) mesi su convocazione del Responsabile Provinciale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 30 – Il Tesoriere Provinciale

Comma 1: Il Tesoriere Provinciale viene proposto dal Responsabile Provinciale e confermato dal Tesoriere Nazionale su delibera rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Dura in Carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Comma 2: Il Tesoriere Provinciale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale, per come meglio specificato dall’Art. 43 del presente Statuto.

Comma 3: Il Tesoriere Provinciale amministra i fondi destinati alla struttura Provinciale e agisce in forza di procura rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Su segnalazione del Responsabile Provinciale, esso può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento con decreto emesso dalla Segreteria Nazionale.

Art. 31 – Il Congresso Provinciale

Comma 1: Il Congresso Provinciale è composto da un numero massimo di duecento associati ed è presieduto dal Responsabile Provinciale che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due anni, in luogo, data e tema dibattimentale stabiliti dal Consiglio Provinciale. In via straordinaria deve essere convocato dal Responsabile Provinciale su delibera concessa dalla Segreteria Nazionale.

Comma 2: Al Congresso Provinciale, oltre che agli Organi Provinciali, possono partecipare con diritto di voto, e senza ammissione di deleghe, anche gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. I Responsabili Comunali;
2. I Tesorieri Comunali;
3. I Responsabili di Distretti;
4. I Membri dei Collegi Comunali;
5. I Sindaci delle Città della Provincia;
6. I Sindaci dei Comuni della Provincia con oltre 15.000 abitanti;
7. I Responsabili Provinciali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: Il Consiglio Provinciale detta tutti gli ordinamenti ritenuti opportuni per lo svolgimento del Congresso Provinciale, in particolare detta le regolari disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali negli ambiti Comunali e le annesse modalità per lo spoglio delle schede.

Comma 4: Il Congresso Provinciale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti i Responsabili Comunali. Esso può, su richiesta fondata ed approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, sfiduciare il Responsabile Provinciale, nonché i Responsabili Comunali e di Distretti.

Art. 31 bis – Responsabile di Distretto

Nelle Frazioni di Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento Politico Nuova Italia, il Responsabile Provinciale ne nomina un Delegato con la funzione di Responsabile di Distretto al quale vanno uguagliate le caratteristiche e le funzioni assunte dai Responsabili Comunali.

Art. 31 ter – Valle d’Aosta / Trentino Alto Adige

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono equiparate a due province ordinarie.
Ad esse vanno uguagliati gli aspetti e le caratteristiche di cui all’Art. 6, Comma 3, dell’attuale Statuto.

Art. 31 quater – Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è annunciato specificatamente in questa parte dello Statuto provvede il Consiglio di Presidenza con appropriate normative;
In mancanza delle medesime normative, si adattano le norme statutarie connesse agli Organi Nazionali.

CAPITOLO V
Organi Comunali di Nuova Italia

Art. 32 – Il Responsabile Comunale

Comma 1: Il Responsabile Comunale viene eletto dal Congresso Provinciale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per un solo mandato. La Segreteria Nazionale ha l’esclusiva facoltà di revocargli il mandato in qualsiasi momento.

Comma 2: Il Responsabile Comunale nomina 7 (sette) componenti del Collegio Comunale ed indica sia chi debba assumere la funzione di Vice Responsabile Comunale e sia a chi spetti assumere la funzione di Tesoriere Comunale.

Comma 3: Il Responsabile Comunale raffigura e determina la linea politica del Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell’ambito del Comune, attenendosi disciplinatamente alle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionale e Provinciale.

Comma 4: Se il Responsabile Comunale cessa dalla carica o si dimette per un dissenso motivato prima del termine del suo mandato, il Responsabile Provinciale ne designa uno nuovo per la parte restante del mandato.
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Comunale, le sue funzioni sono svolte dal suo Vice, congiuntamente con il Tesoriere Comunale.

Comma 5: Il Responsabile Comunale convoca e presiede sia il Collegio Comunale e sia il Congresso Comunale.

Art. 33 – Il Tesoriere Comunale

Comma 1: Il Tesoriere Comunale viene proposto dal Responsabile Comunale e confermato dal Tesoriere Regionale su delibera rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Dura in Carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per un solo mandato.

Comma 2: Il Tesoriere Comunale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale, per le finalità di cui al successivo Art. 43 del presente Statuto.

Comma 3: Il Tesoriere Comunale amministra i fondi destinati alla struttura Comunale ed a quella dei suoi annessi Distretti e agisce in forza di procura rilasciata dalla Segreteria Nazionale.
Su segnalazione del Responsabile Comunale o del Responsabile Provinciale, esso può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento con decreto emesso dalla Segreteria Nazionale.

Art. 34 – Il Collegio Comunale

Comma 1: Il Collegio Comunale è presieduto dal Responsabile Comunale ed è composto da un numero massimo di 21 membri del Movimento che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riaffermati.

Comma 2: Possono far parte del Collegio Comunale, e senza ammissione di deleghe, gli associati a Nuova Italia purché siano:
1. Il Responsabile Comunale;
2. Il Tesoriere Comunale;
3. 7 (sette) membri nominati dal Responsabile Comunale;
4. I Responsabili di Distretti delle Frazioni del Comune;
5. I Membri del Consiglio di Presidenza residenti nel Comune;
6. I Parlamentari Nazionali ed Europei residenti nel Comune;
7. I Consiglieri Regionali residenti nel Comune;
8. Il Sindaco, Vice Sindaco o gli Assessori Comunali;
9. I Responsabili Comunali di Clubs Nuova Italia.

Comma 3: Il Collegio Comunale si pronuncia sui rilevanti operati politici che riguardano direttamente o indirettamente l’ambito Comunale ed ha il dovere di sommario politico delle attività svolte a livello locale dal Movimento.

Comma 4: Al Collegio Comunale è ammessa l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi Nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello Comunale. Nel caso di provvedimenti che implichino un accordo politico con partiti non coalizzati con Nuova Italia in ambito Nazionale, l’Organo territoriale competente è tenuto ad informare anticipatamente il Segretario Nazionale.

Comma 5: Il Collegio Comunale si riunisce ogni 12 (dodici) mesi su convocazione del Responsabile Comunale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 35 – Il Congresso Comunale

Comma 1: Il Congresso Comunale è presieduto dal Responsabile Comunale che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due anni, in luogo, data e tema dibattimentale stabiliti dal Collegio Comunale.

Comma 2: Al Congresso Comunale, oltre che agli Organi Comunali ed ai Responsabili di Distretti delle Frazioni del Comune, possono partecipare con diritto di voto, e senza ammissione di deleghe, anche gli associati a Nuova Italia residenti nel territorio del Comune.

Comma 3: Il Collegio Comunale detta tutti gli ordinamenti ritenuti opportuni per lo svolgimento del Congresso Comunale, in particolare detta le regolari disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali negli ambiti Comunali.

CAPITOLO VI
Candidature e Incompatibilità

Art. 36 – Principi generali per le candidature

Comma 1: I Candidati s’impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti di Nuova Italia per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
Essi hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori ed agli iscritti al Movimento della loro attività attraverso il Sistema Informatico per la partecipazione.

Comma 2: I Candidati hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando alla tesoreria una quota dell’indennità e delle retribuzioni derivanti dalla eventuale carica ricoperta nella misura del 25% (venticinquepercento) della retribuzione lorda. Il mancato o parziale versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui al successivo Art. 43 è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte di Nuova Italia.

Comma 3: I Candidati s’impegnano a seguire criteri di merito, di competenza e comprovata capacità, se nelle competenze ricade la nomina di Organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e di professionisti.

Comma 4: La selezione, oltre ad eseguire il principio di merito, ad operare in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte dai Candidati Associati, si attiene, altresì, ai principi di: Uguaglianza di tutti gli iscritti al Movimento; Democrazia paritaria tra uomini e donne; Rappresentatività sociale e politica.

Comma 5: Tutti gli Associati al Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche Nazionali ed Europee, fornendo ai responsabili in sede Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal Consiglio di Presidenza, sentiti i Responsabili Regionali.

Comma 6: La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dalla Segreteria Nazionale.

Art. 37 – Candidature Regionali, Provinciali e Comunali

Comma 1: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Responsabile. Compete al Consiglio di Presidenza Nazionale decretare sulla candidatura a Presidente di Regione.

Comma 2: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Provinciali sono proposte dal Responsabile Provinciale.
Compete al Consiglio di Presidenza decretare sulla candidatura a Presidente di Provincia, sentito il parere del Responsabile Regionale.

Comma 3: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Comunali sono proposte dal Responsabile Comunale.
Compete al Consiglio Provinciale decretare sulla candidatura a Sindaco di Città e di Comune.

Art. 38 – Incandidabilità e Incompatibilità

Comma 1: Non possono aderire a Nuova Italia come Associati o come elettori e neppure essere candidate ad incarichi interne o essere candidate dal Movimento a cariche istituzionali, le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico.

Comma 2: Eccezion fatta per il Presidente, non è ricandidabile da parte di Nuova Italia per la carica di membro del Parlamento Nazionale ed Europeo chi ha rivestito detta carica per tre mandati.

Comma 3: Gli Associati al Movimento non possono far parte simultaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un Organo esecutivo, tranne nei casi di deroga concessa dal Presidente Nazionale. In tali casi, il 75% delle retribuzioni ricevute per le cariche congiunte all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla Tesoreria Nazionale.

Comma 4: La carica di parlamentare Nazionale o Europeo e quella di consigliere o Sindaco di un Comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il 75% della retribuzione ricevuta per la carica di consigliere comunale o di Sindaco deve essere depositato alla Tesoreria del Movimento del tesoriere provinciale di appartenenza.

Comma 5 : Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello Regionale, Provinciale e Comunale sono istituiti dagli Statuti Regionali, salvo decreti straordinari stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Comma 6: Il Consiglio di Presidenza emette un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento ed i mandati Istituzionali e di rappresentanza esterna.

CAPITOLO VII
Clubs Nazionali ed Internazionali

Art. 39 – Clubs Nuova Italia (Creazione)

Comma 1: I Clubs che vengono ammessi e di conseguenza aderenti a Nuova Italia, installano le unità logistiche di base attraverso cui gli associati partecipano alla vita del Movimento Politico.

Comma 2: I Clubs aderenti a Nuova Italia devono avere il modello di Associazioni senza scopo di lucro, devono avere un proprio Statuto consono al modello ammesso dal Consiglio di Presidenza ed il loro collegamento, il loro funzionamento, i loro membri e le connesse regole di elezione sono istituite dagli Statuti Regionali, Provinciali e Comunali del Movimento.

Comma 3: In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Clubs territoriale di base per ogni Comune non inferiore a 15mila abitanti. Esso deve comprendere almeno 30 soci e l’annesso Statuto deve prevedere un proprio Responsabile ed un proprio Collegio.
I Clubs con meno di 30 associati hanno 6 (sei) mesi di tempo dalla data di adesione per integrare il gruppo minimo di associati richiesti, pena la revoca dell’adesione stessa.

Comma 4: I Clubs che vogliono aderire al Movimento devono essere delle libere Associazioni di cittadini che si propugnano di svolgere attività e progetti culturali sociali e politici. Devono avere Organi distintivi apertamente e democraticamente eletti e devono consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattimento politico interno.

Art. 40 – Clubs Nuova Italia (Condivisione)

Comma 1: Nuova Italia istituisce rapporti di cooperazione a carattere politico e culturale con i Clubs ad essa connessi. Le proposte a carattere pubblicitario, scientifico ed editoriale che i Clubs espongono, sono subordinate al consenso degli Organi Nazionali.

Comma 2: L’aderenza dei Clubs implica l’accettazione della linea politica stabilita dagli Organi Nazionali, l’accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nel Codice Etico e l’accettazione della giurisdizione prevista dai Collegi dei Probiviri.

Art. 41 – Clubs Nuova Italia (Contribuzione e Revocazione)

Comma 1: I Clubs aderenti a Nuova Italia s’impegnano a versare ogni anno al Movimento Politico la quota indicata dalla Segreteria Nazionale su indirizzo del Consiglio di Presidenza.

Comma 2: L’aderenza di Clubs può essere annullata sia per ragioni formali e sia per ragioni causali connessi a procedimenti disciplinari.
Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri. La decisione è appellabile dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Comma 3: Avvalorati sviluppi di operosità illegali nelle sedi di Clubs ed attuazioni di operosità in favore di altre strutture politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi di Nuova Italia, come anche tutte le condotte in conflitto con gli interessi politici del Movimento, sono motivazioni, non oppugnabili, di revoca dell’adesione.

Comma 4: I rapporti tra Clubs e Nuova Italia e tra i medesimi Clubs che implichino un interesse specifico del Movimento, sono regolati dai Collegi dei Probiviri.

Art. 42 – Strutturazioni Clubs all’Estero

Comma 1: Nuova Italia, al fine di assicurare la condivisione politica, sociale e culturale degli Italiani residenti all’estero, organizza i propri organismi anche in altri paesi.
Promuove attivamente la formazione politica dei giovani italiani residenti all’estero, favorendo ai medesimi una partecipazione bilanciata per la vita istituzionale del Paese.

Comma 2: Con riguardo alle norme che regolamentano il voto all’estero, le strutturazioni del Movimento, quando è occorrente, coadiuvano a promuovere alleanze politiche conformi a quelle costituite in territorio Nazionale.

Comma 3: Le forme ed i regolamenti di strutturazioni di Nuova Italia all’estero sono costituite dallo Statuto del dipartimento all’Estero che sarà conforme alle norme previste dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti istituiti dagli Organi Nazionali.

Comma 4: Allorché si ritenga che un provvedimento preso dai Clubs collocati all’estero infrangi l’autonomia statutaria, i propri Membri dirigenti possono ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla sua accettazione al Collegio Nazionale dei Probiviri che valuta entro i successivi 30 (trenta) giorni con provvedimento inappellabile.

Comma 5: L’autonomia dei Clubs collocati all’estero non comprende l’eventualità di stringere accordi con altri Partiti che non si immedesimano nei principi e negli ideali del Movimento Politico Nuova Italia.

CAPITOLO VIII
Finanziamento e Bilancio

Art. 43 – Il Finanziamento di Nuova Italia

Comma 1: Il Finanziamento del Movimento Politico Nuova Italia è legalmente riconosciuto dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle “quote associative” degli associati, dalle quote delle aderenze di Clubs, dagli apporti spontanei di associati o di terzi, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali pervenuti dalle campagne di autofinanziamento, dai contributi pubblici e dagli abbonamenti pubblici ed ogni differente attività di raccolta consentita dalla legge.

Comma 2: Gli associati hanno il dovere di sorreggere economicamente le operosità politiche di Nuova Italia versando annualmente la quota associativa entro i termini di cui al precedente Art. 4, Comma 6.

Comma 3: Ogni quota associativa sovvenziona le attività del Movimento e la sua ripartizione è istituita nella misura del 40% destinata agli Organi Nazionali ed il restante 60% destinata agli Organi Locali.

Comma 4: Il Consiglio di Presidenza stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei finanziamenti di cui al Comma 1, predisponendo ed istituendo, con apposito Regolamento, le regole di ripartizione agli Organi Nazionali e Locali.

Art. 44 – Gestione Finanziaria

Comma 1: L’Organismo logistico Nazionale e tutti i collegamenti di territorio previsti dallo Statuto Nazionale e dagli eventuali ammessi Statuti Regionali, rispondono esclusivamente degli atti e dei rapporti giudiziari da essi posti in essere e non rispondono per gli atti ultimati dagli altri collegamenti.

Comma 2: Qualora il Finanziamento derivi da ordinamenti di legge per lo stanziamento delle campagne elettorali, le risorse attinenti al finanziamento delle elezioni Regionali, Provinciali e Comunali vengono prontamente e totalmente traslocate agli Organismi dirigenti di Nuova Italia delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Comma 3: La norma di cui al Comma precedente non può essere applicata ai Clubs ed alle Strutturazioni collocate all’Estero. Ad essi, Nuova Italia devolve annualmente le risorse essenziali alle attività politiche in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche in virtù della competenza territoriale di attinenza.

Art. 45 – Limiti dell’Autonomia Finanziaria

Comma 1: Le strutture Regionali, Provinciali e Comunali rette da un Organo elettivo hanno autogestione amministrativa e negoziale nei termini delle attività concernenti l’ambito territoriale di attinenza e ne sono legalmente responsabili.

Comma 2: I conti preventivi e consuntivi devono essere elaborati secondo il modello programmato dalla Segreteria Nazionale. Ogni prospettiva di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della sorgente di finanziamento.

Comma 3: I Membri degli Organi Locali rispondono direttamente dell’attività contrattuale svolta in ambito locale e delle connesse obbligazioni assunte al di fuori dei termini acconsentiti dagli Organi Nazionali.

Comma 4: Agli Organi Regionali, Provinciali e Comunali non è ammessa la facoltà di stipulare atti di: Costituzione di Società, acquisizione di condivisioni in Società già esistenti, acquisizione di moneta, negoziazione di titoli di Stato, negoziazione di obbligazioni, negoziazione di azioni, negoziazione di beni immobili, contratti di mutuo, conferimenti di prestiti, rimesse di denaro all’estero, aperture di conti correnti all’estero, apertura di conti correnti valutari, domanda per la concessione di fideiussioni e domanda per la concessione di altre forme di garanzia.

Comma 5: L’illustrazione delle candidature e dei distintivi elettorali è un’operosità di competenza esclusiva della Segreteria Nazionale che esegue per mezzo di delegati speciali, quindi è esclusa e non può rientrare nei poteri esercitati dai mandatari Regionali, Provinciali e Comunali.

Comma 6: I fondi Regionali stabiliti dalla struttura Regionale sono coordinati dal Tesoriere Regionale, che opera per procura ammessa dalla Segreteria Nazionale su delibera rilasciata dal Consiglio di Presidenza.
In ogni caso, tale procura non include la possibilità di poter redigere gli atti descritti nel precedente Comma 4.

Art. 46 – Revisione contabile

Comma 1: La Segreteria Nazionale assiste il Tesoriere Nazionale nell’andamento delle sue mansioni di indirizzo e verifica rispetto all’amministrazione contabile, alle sorgenti di sovvenzione ed alla allocazione delle risorse finanziarie.

Comma 2: La Segreteria Nazionale, approva il rendiconto annuo e quello preventivo elaborato dal Tesoriere Nazionale e li assoggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza.

Comma 3: Il Consiglio di Presidenza nomina i Revisori Contabili secondo quanto previsto dall’Art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 e modificato dall’Art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati.

Comma 4: I Revisori Contabili devono essere iscritti al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE, nonché iscritti all’albo speciale di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Comma 5: I Revisori Contabili durante il ciclo dell’esercizio analizzano: l’ordinaria tenuta del bilancio sociale; la regolare rilevazione degli operati di controllo nelle stesure contabili; che il rendiconto di esercizio sia conforme alle risultanze degli scritti contabili e dei controlli compiuti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.

Comma 6: I Revisori Contabili, in particolare, emettono un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’Art. 156 del Testo Unico della Finanza.

Comma 7: Le norme contabili per organizzare la gestione Regionale con la gestione Nazionale sono costituite dalla Segreteria Nazionale anche secondo quanto previsto dagli ordinamenti di legge attinenti ai bilanci dei Partiti Politici.

Art. 47 – Bilancio

Comma 1: Annualmente il Tesoriere Nazionale provvede alla composizione dello stato patrimoniale e del conto economico di Nuova Italia, accompagnati da una correlazione sulla gestione. Nella composizione di tali atti si applicano, in quanto adattabili, le norme stabilite dal Codice Civile per il Bilancio e la correlazione sulla gestione della Società per Azioni.

Comma 2: Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere Nazionale sottopone alla Segreteria Nazionale il bilancio presuntivo per l’anno susseguente.
Tale bilancio presuntivo è sottoposto alla convalida del Consiglio di Presidenza entro il 30 novembre dell’anno successivo.

Comma 3: I bilanci vengono promulgati sul sito di Nuova Italia, entro un mese dalla loro accettazione da parte del Consiglio di Presidenza, congiuntamente al giudizio sul bilancio annuo emesso dai Revisori Contabili per come stabilito dal Comma 6 del precedente articolo.

CAPITOLO IX
Ricorsi e Provvedimenti Disciplinari

Art. 48 – Competenza esclusiva dei Probiviri

Comma 1: In caso di controversie attinenti l’attività del Movimento, l’attuazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con i Clubs, nonché i rapporti tra questi ultimi, tutti gli associati a Nuova Italia ed i mandatari dei Clubs Nuova Italia, sono tenuti a far ricorso precauzionalmente ai Collegi dei Probiviri di cui agli Artt. 18 e 26.

Comma 2: In caso di problemi attinenti all’elezione del Presidente e dei 6 (sei) membri eletti dal Congresso Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, integrato dalla figura dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo, decreta in grado unico ed a maggioranza assoluta, con la presenza di perlomeno 3 (tre) Probiviri partecipi.

Comma 3: Ogni associato può esporre ricorso dinanzi al Collegio dei Probiviri competente, in ordine al mancato ossequio del presente Statuto e del Codice Etico o allorché ritenga che sia stata commessa una violazione disciplinare o un atto tuttavia dannoso della integrità morale del Movimento o degli interessi politici del medesimo.

Comma 4: Gli Organi giudicanti determinano, in udienze riservate, secondo la normativa disciplinare ammessa dal Consiglio di Presidenza, ed il procedimento disciplinare si sviluppa nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di tutela.

Comma 5: Il procedimento disciplinare non può durare oltre 40 (quaranta) giorni per ogni grado di giudizio, e le conclusioni vengono deposte presso la Segreteria giudicante ed ogni associato può prenderne visione. Il tempo per le impugnazioni è di giorni 15 (quindici) dal comunicato della decisione all’interessato.

Art. 49 – Incompatibilità e decadenze dei Probiviri

Comma 1: L’incarico dei membri dei Collegi dei Probiviri è incompatibile con l’attinenza a qualsivoglia altro Organo di Nuova Italia. Durante l’effettuazione del proprio mandato, agli stessi membri è fatto divieto di enunciare la propria candidatura per qualsiasi carica interiore al Movimento, tanto meno di sostenere le candidature di terzi per gli stessi incarichi.

Comma 2: Nel caso di trasgressione della disposizione di cui al precedente Comma, il membro del Collegio dei Probiviri si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere accettata e la sottoscrizione eseguita non viene conteggiata ai fini del conseguimento del numero delle firme richiesto.

Art. 50 – Ricorsi

Comma 1: Il Consiglio di Presidenza approva il Regolamento relativo al criterio da utilizzare per la presentazione e la conclusione dei Ricorsi.

Comma 2: Ogni associato al Movimento Politico, come anche i mandatari di Clubs Nuova Italia, possono presentare i ricorsi in tutte le materie davanti ai Collegi dei Probiviri competenti.

Comma 3: I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio nel termine di 30 (trenta) giorni dall’evento oggetto della questione, salvo che non sia disposto differentemente.

Comma 4: I ricorsi per nullità dei Convegni Provinciali e Comunali devono essere presentati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 (dieci) giorni dalla data del Congresso compiutosi, pena la decadenza.

Art. 51 – Provvedimenti disciplinari

Comma 1: In seguito ai ricorsi ricevuti, i Collegi dei Probiviri decidono adottando le misure di: Avviso; Sospensione; Espulsione; Revoca.

Comma 2: L’Avviso va applicato per fatti di leggera entità.

Comma 3: La Sospensione è applicata per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrarie con le disposizioni degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l’espulsione.

Comma 4: L’Espulsione è applicata per violazioni gravi alla dottrina del Movimento o per illegalità morale o politica.

Comma 5: La Revoca è applicata ai Clubs aderenti a Nuova Italia nei casi di violazioni commesse dagli stessi, ed il provvedimento è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 52 – Organo Commissariale

Comma 1: In caso di urgenza o di grave nocumento al Movimento in seguito a replicate infrazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, il Consiglio di Presidenza può investire un Organo Commissariale per cautelare il regolare funzionamento della democrazia interna.

Comma 2: Il Consiglio di Presidenza, nei casi di cui al precedente Comma, può scomporre gli Organi Regionali e Provinciali eleggendo un Commissario per la ristrutturazione dell’Organo per un periodo non maggiore a 6 (sei) mesi.

Comma 3: In casi gravi e urgenti quali l’incapacità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di anomalie di carattere amministrativo e l’evidente inidoneità a raggiungere gli obiettivi anteposti, il Presidente delega il Responsabile Nazionale Organizzazione il quale può adottare in via immediata i provvedimenti provvisori di commissariamento che dovranno essere approvati dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione susseguente all’emissione del provvedimento stesso.

CAPITOLO X
Formazione Politica e Forum Telematici

Art. 53 – Responsabili Nazionali di Settori

Comma 1: Il Presidente, per come stabilito dall’Art. 11, Comma 4, del presente Statuto, nomina dei Responsabili Nazionali di Settore.

Comma 2: I Responsabili Nazionali di Settore, ognuno nel relativo settore di competenza, coadiuvano con il Presidente al fine di programmare l’attività del Movimento Politico di Nuova Italia.

Art. 54 – Incontro programmatico annuale

Comma 1: Secondo modalità costituite da opportuno regolamento, ogni anno il Consiglio di Presidenza indice un Convegno programmatico su argomenti di formazione politica, di elaborazione delle politiche generali, di idee progettistiche di ogni specie, di promozione del liberalismo culturale, di elaborazione di consigli programmatici e di individuazione di campagne su materie specifiche.

Comma 2: Il Consiglio di Presidenza decreta sul Convegno programmatico annuale e su ognuno dei temi in esso sviluppati, tenendo conto del dibattito svoltosi e delle decisioni ammesse dai Responsabili Nazionali di Settore, dai Responsabili Regionali e dai Responsabili Provinciali delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Art. 55 – Formazione Politica

Comma 1: Nuova Italia costituisce rapporti di cooperazione con Istituti e Centri di ricerca, con Università, con Fondazioni e con Associazioni Culturali, al fine di sostenere attività culturali per la composizione della classe dirigente, per la promozione e l’espansione di una cultura politica impegnata ai valori costituzionali.

Comma 2: Nuova Italia può inoltre valersi di Scuole indipendenti di cultura politica preventivamente ammesse dal Movimento stesso che assicurano la libertà di opinioni, l’autonomia scientifica e pedagogica dei docenti e dei partecipi, oltre al raggiungimento di elevati standard di qualità dell’offerta, nel rispetto dei principi di economicità e di qualità della gestione.

Comma 3: L’ammissione delle Scuole nel circuito Nazionale avviene con delibera del Consiglio di Presidenza, su presentazione motivata del Segretario Nazionale, accompagnata di una certificazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione.
La compartecipazione alle Scuole ammesse da Nuova Italia è aperta sia agli associati e sia a persone non aderenti al Movimento.

Comma 4: L’ammissione delle Scuole ha durata non superiore ai 5 (cinque) anni e può essere rinnovata. Non possono essere in vigore, simultaneamente, decreti di ammissione per più di 5 (cinque) Scuole nel circuito Nazionale.

Comma 5: L’ammissione può implicare doveri finanziari posti a carico del rendiconto Nazionale del Movimento. Tali doveri possono tuttavia coprire non più del trenta per cento dei costi d’amministrazione di ogni Scuola ammessa.

Art. 56 – Forum Telematici

Comma 1: I Forum Telematici generano materiale valido al progetto ed alle decisioni politiche di Nuova Italia, ed il loro obiettivo sono il libero dialogo, la partecipazione alla vita pubblica ed il coinvolgimento delle popolazioni nella programmazione di proposte programmatiche.

Comma 2: I Forum Telematici sono avviati dai Responsabili Nazionali di Settore Telematico e la condivisione è aperta a tutti i cittadini i quali vengono registrati nell’Albo degli elettori e delle elettrici del Movimento Politico, solo ed esclusivamente nel caso di una espressa richiesta manifestata da ogni partecipante al Forum stesso.

Comma 3: Il funzionamento dei Forum Telematici, e delle materie connesse allo stesso, è subordinato da un Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Comma 4: I documenti ed il materiale audio-video generati dai Forum Telematici sono oggetto di diritto d’autore di Nuova Italia ma sono pubblici e disponibili a tutti in forma gratuita.
Nuova Italia ne può trarne spunto per l’elaborazione del proprio manifesto elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Comma 5: Con decreto emesso dal Consiglio di Presidenza, ciascun Forum Telematico può essere smembrato e non può essere riedificato subito nell’anno successivo se alle sue operosità non siano attivamente intervenute almeno cento persone nel corso dell’anno.

CAPITOLO XI
Attuazioni e Norme Conclusive

Art. 57 – Attuazioni per lo svolgimento del Congresso Nazionale

Comma 1: Il sistema elettorale per lo svolgimento del Congresso Nazionale è subordinato da un Regolamento ammesso dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri partecipanti.

Comma 2: Il sistema elettorale è strutturato in due fasi. Nella prima fase è prevista l’elaborazione delle tematiche oggetto del Congresso su proposta del Consiglio Nazionale, le candidature per il Presidente, per i 6 (sei) membri del Consiglio di Presidenza e per i membri stabiliti dall’Art. 7, Comma 2, e le connesse strutture politico-programmatiche. La seconda fase è quella relativa all’organizzazione del Congresso, così come previsto dallo Statuto .

Comma 3: Possono essere candidati e sostenere le candidature a Presidente ed a membro del Consiglio di Presidenza solo gli associati in regola con i requisiti di iscrizione vigenti nella relativa anagrafe del Movimento da almeno 3 (tre) anni prima della data di svolgimento delle elezioni.

Comma 4: Per essere accettate nella prima fase del procedimento elettorale, le proposte a Presidente ed a membri del Consiglio di Presidenza devono essere sostenute da perlomeno il dieci per cento dei partecipanti del Congresso Nazionale.

Comma 5: Il Regolamento di cui al Comma 1, istituisce tempi e regole di svolgimento dei Convegni circoscrizionali nel corso dei quali vengono prospettate le strutture politico-programmatiche proposte dai candidati a Presidente e si sviluppa intorno a loro un dibattimento aperto a tutti gli elettori di Nuova Italia.

Comma 6: Possono essere accettati alla votazione del Presidente i candidati che nella consultazione anticipata conseguono il consenso di almeno il venti per cento degli associati e la stessa percentuale in almeno cinque Regioni.

Comma 7: La suddivisione dei seggi tra i dipartimenti Regionali viene ultimata in rapporto alla popolazione residente ed al numero di voti ottenuti da Nuova Italia nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati.

Comma 8: Ogni altro aspetto è istituito dal Regolamento di cui al Comma 1, il quale presuppone confronti pubblici tra candidati.

Comma 9: Nel caso di maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso Nazionale a favore di un candidato a Presidente, il Presidente uscente lo proclama eletto, dopo il dibattito di rito, nella prima seduta del Congresso stesso.
In caso contrario il Presidente dimissionario indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati congiunti al maggior numero di componenti il Congresso e proclama eletto Presidente il candidato che ha avuto il più alto numero dei voti validamente dichiarati.

Art. 58 – Custodia Elenco Associati

Comma 1: Le mansioni connesse alla custodia dell’Anagrafe degli aderenti all’Albo degli elettori, nonché alla tutela sull’utilizzo corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione di Garanzia di ogni livello territoriale sulla base del Regolamento di cui al Comma 5 dell’Art. 3 del presente Statuto.

Comma 2: Lo stesso Regolamento istituisce gli aspetti della diffusione dei dati relativi agli iscritti ed agli elettori oltre che le modalità dell’impiego dei dati anche da parte dei responsabili di ogni livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle votazioni per gli Organi di Nuova Italia, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 59 – Membri Dirigenti

Comma 1: Alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo annesso e per i fini del presente Statuto, vengono riconosciute valide la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale e dei membri componenti il Consiglio di Presidenza. I Soci Fondatori che sottoscrivono l’atto costitutivo notarile sono irrevocabili e decadono esclusivamente per proprie dimissioni.

Comma 2: In seguito all’approvazione dello Statuto, il Presidente procede alla nomina del Responsabile Nazionale Organizzazione e dei Responsabili Regionali ai sensi del Comma 4, dell’Art. 11. Eccezion fatta per il Presidente che mantiene la piena carica quinquennale del mandato, essendo esso l’ideatore del Movimento Politico Cristiano Nuova Italia, gli altri Organi insediati perdurano in carica ed esercitano le funzioni imposte dallo Statuto sino alle elezioni congressuali, con le modalità previste.

Comma 3: Entro un anno dall’avvenuta accettazione del presente Statuto Nazionale e degli eventuali successivi Statuti Regionali, si indicono le elezioni per gli Organi dirigenti delle Regioni e del livello infra-regionale.

Comma 4: Entro sei mesi dall’accettazione del presente Statuto, il Consiglio di Presidenza ammette i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima riunione susseguente all’approvazione del presente Statuto il Congresso Nazionale approva il Regolamento finanziario di cui all’Art. 43 e s.s..

Comma 5: La data per lo svolgimento della prima riunione del Congresso Nazionale, che dovrà compiersi entro il 31 dicembre 2009, verrà stabilita dal Presidente sentiti i membri del Consiglio di Presidenza ed i Responsabili Regionali. In attesa di detta convocazione, il Consiglio di Presidenza provvede, con appropriati Regolamenti, alla promulgazione di tutte le norme regolamentari essenziali per l’esecuzione del presente Statuto e degli Statuti degli Organi Regionali.

Comma 6: Fino all’accettazione degli eventuali Statuti Regionali, gli Organi Regionali, Provinciali e Comunali devono attenersi alle norme previste dal presente Statuto ed a quanto stabilito dal Codice Etico approvato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 60 – Ordini Transitori e Rettifiche Statutarie

Comma 1: Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, tutti gli associati la cui domanda di adesione sia pervenuta alla Segreteria Nazionale secondo le modalità di cui all’Art. 2, Comma 3.

Comma 2: Le candidature a Responsabili Provinciali e Comunali da parte di aderenti al Movimento che non abbiano maturato l’anzianità di iscrizione prevista in almeno 2 (due) anni, devono ottenere il consenso dei Responsabili Regionali.

Comma 3: Le istanze inoltrate dagli Organi periferici per lo svolgimento, prima della data del 31.12.2009, dei Congressi Provinciali e Comunali, saranno concesse e disposte dal Consiglio di Presidenza sentito il parere del Responsabile Nazionale Organizzazione.

Comma 4: Le rettifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale per come stabilito dall’Art. 7, Comma 4, e dall’Art. 12, Comma 1.
Le deliberazioni di entrambi gli Organi sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché costituiscono perlomeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Comma 5: In derogazione a quanto previsto dal Comma precedente, è conferito al Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, fino al 31.12.2009, il potere di rettificare il presente Statuto per adeguarlo a eventuali esigenze sopraggiunte.

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