Art. 58 – Custodia Elenco Associati
Comma 1: Le mansioni connesse alla custodia dell’Anagrafe degli aderenti all’Albo degli elettori, nonché alla tutela sull’utilizzo corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione di Garanzia di ogni livello territoriale sulla base del Regolamento di cui al Comma 5 dell’Art. 3 del presente Statuto.
Comma 2: Lo stesso Regolamento istituisce gli aspetti della diffusione dei dati relativi agli iscritti ed agli elettori oltre che le modalità dell’impiego dei dati anche da parte dei responsabili di ogni livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle votazioni per gli Organi di Nuova Italia, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 59 – Membri Dirigenti
Comma 1: Alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo annesso e per i fini del presente Statuto, vengono riconosciute valide la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale e dei membri componenti il Consiglio di Presidenza. I Soci Fondatori che sottoscrivono l’atto costitutivo notarile sono irrevocabili e decadono esclusivamente per proprie dimissioni.
Comma 2: In seguito all’approvazione dello Statuto, il Presidente procede alla nomina del Responsabile Nazionale Organizzazione e dei Responsabili Regionali ai sensi del Comma 4, dell’Art. 11. Eccezion fatta per il Presidente che mantiene la piena carica quinquennale del mandato, essendo esso l’ideatore del Movimento Politico Cristiano Nuova Italia, gli altri Organi insediati perdurano in carica ed esercitano le funzioni imposte dallo Statuto sino alle elezioni congressuali, con le modalità previste.
Comma 3: Entro un anno dall’avvenuta accettazione del presente Statuto Nazionale e degli eventuali successivi Statuti Regionali, si indicono le elezioni per gli Organi dirigenti delle Regioni e del livello infra-regionale.
Comma 4: Entro sei mesi dall’accettazione del presente Statuto, il Consiglio di Presidenza ammette i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima riunione susseguente all’approvazione del presente Statuto il Congresso Nazionale approva il Regolamento finanziario di cui all’Art. 43 e s.s..
Comma 5: La data per lo svolgimento della prima riunione del Congresso Nazionale, che dovrà compiersi entro il 31 dicembre 2009, verrà stabilita dal Presidente sentiti i membri del Consiglio di Presidenza ed i Responsabili Regionali. In attesa di detta convocazione, il Consiglio di Presidenza provvede, con appropriati Regolamenti, alla promulgazione di tutte le norme regolamentari essenziali per l’esecuzione del presente Statuto e degli Statuti degli Organi Regionali.
Comma 6: Fino all’accettazione degli eventuali Statuti Regionali, gli Organi Regionali, Provinciali e Comunali devono attenersi alle norme previste dal presente Statuto ed a quanto stabilito dal Codice Etico approvato dal Consiglio di Presidenza.
Art. 60 – Ordini Transitori e Rettifiche Statutarie
Comma 1: Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, tutti gli associati la cui domanda di adesione sia pervenuta alla Segreteria Nazionale secondo le modalità di cui all’Art. 2, Comma 3.
Comma 2: Le candidature a Responsabili Provinciali e Comunali da parte di aderenti al Movimento che non abbiano maturato l’anzianità di iscrizione prevista in almeno 2 (due) anni, devono ottenere il consenso dei Responsabili Regionali.
Comma 3: Le istanze inoltrate dagli Organi periferici per lo svolgimento, prima della data del 31.12.2009, dei Congressi Provinciali e Comunali, saranno concesse e disposte dal Consiglio di Presidenza sentito il parere del Responsabile Nazionale Organizzazione.
Comma 4: Le rettifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale per come stabilito dall’Art. 7, Comma 4, e dall’Art. 12, Comma 1.
Le deliberazioni di entrambi gli Organi sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché costituiscono perlomeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
Comma 5: In derogazione a quanto previsto dal Comma precedente, è conferito al Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, fino al 31.12.2009, il potere di rettificare il presente Statuto per adeguarlo a eventuali esigenze sopraggiunte.