Comma 4: L’ammissione delle Scuole ha durata non superiore ai 5 (cinque) anni e può essere rinnovata. Non possono essere in vigore, simultaneamente, decreti di ammissione per più di 5 (cinque) Scuole nel circuito Nazionale.
Comma 5: L’ammissione può implicare doveri finanziari posti a carico del rendiconto Nazionale del Movimento. Tali doveri possono tuttavia coprire non più del trenta per cento dei costi d’amministrazione di ogni Scuola ammessa.
Art. 56 – Forum Telematici
Comma 1: I Forum Telematici generano materiale valido al progetto ed alle decisioni politiche di Nuova Italia, ed il loro obiettivo sono il libero dialogo, la partecipazione alla vita pubblica ed il coinvolgimento delle popolazioni nella programmazione di proposte programmatiche.
Comma 2: I Forum Telematici sono avviati dai Responsabili Nazionali di Settore Telematico e la condivisione è aperta a tutti i cittadini i quali vengono registrati nell’Albo degli elettori e delle elettrici del Movimento Politico, solo ed esclusivamente nel caso di una espressa richiesta manifestata da ogni partecipante al Forum stesso.
Comma 3: Il funzionamento dei Forum Telematici, e delle materie connesse allo stesso, è subordinato da un Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
Comma 4: I documenti ed il materiale audio-video generati dai Forum Telematici sono oggetto di diritto d’autore di Nuova Italia ma sono pubblici e disponibili a tutti in forma gratuita.
Nuova Italia ne può trarne spunto per l’elaborazione del proprio manifesto elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
Comma 5: Con decreto emesso dal Consiglio di Presidenza, ciascun Forum Telematico può essere smembrato e non può essere riedificato subito nell’anno successivo se alle sue operosità non siano attivamente intervenute almeno cento persone nel corso dell’anno.
CAPITOLO XI
Attuazioni e Norme Conclusive
Art. 57 – Attuazioni per lo svolgimento del Congresso Nazionale
Comma 1: Il sistema elettorale per lo svolgimento del Congresso Nazionale è subordinato da un Regolamento ammesso dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri partecipanti.
Comma 2: Il sistema elettorale è strutturato in due fasi. Nella prima fase è prevista l’elaborazione delle tematiche oggetto del Congresso su proposta del Consiglio Nazionale, le candidature per il Presidente, per i 6 (sei) membri del Consiglio di Presidenza e per i membri stabiliti dall’Art. 7, Comma 2, e le connesse strutture politico-programmatiche. La seconda fase è quella relativa all’organizzazione del Congresso, così come previsto dallo Statuto .
Comma 3: Possono essere candidati e sostenere le candidature a Presidente ed a membro del Consiglio di Presidenza solo gli associati in regola con i requisiti di iscrizione vigenti nella relativa anagrafe del Movimento da almeno 3 (tre) anni prima della data di svolgimento delle elezioni.
Comma 4: Per essere accettate nella prima fase del procedimento elettorale, le proposte a Presidente ed a membri del Consiglio di Presidenza devono essere sostenute da perlomeno il dieci per cento dei partecipanti del Congresso Nazionale.
Comma 5: Il Regolamento di cui al Comma 1, istituisce tempi e regole di svolgimento dei Convegni circoscrizionali nel corso dei quali vengono prospettate le strutture politico-programmatiche proposte dai candidati a Presidente e si sviluppa intorno a loro un dibattimento aperto a tutti gli elettori di Nuova Italia.
Comma 6: Possono essere accettati alla votazione del Presidente i candidati che nella consultazione anticipata conseguono il consenso di almeno il venti per cento degli associati e la stessa percentuale in almeno cinque Regioni.
Comma 7: La suddivisione dei seggi tra i dipartimenti Regionali viene ultimata in rapporto alla popolazione residente ed al numero di voti ottenuti da Nuova Italia nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati.
Comma 8: Ogni altro aspetto è istituito dal Regolamento di cui al Comma 1, il quale presuppone confronti pubblici tra candidati.
Comma 9: Nel caso di maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso Nazionale a favore di un candidato a Presidente, il Presidente uscente lo proclama eletto, dopo il dibattito di rito, nella prima seduta del Congresso stesso.
In caso contrario il Presidente dimissionario indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati congiunti al maggior numero di componenti il Congresso e proclama eletto Presidente il candidato che ha avuto il più alto numero dei voti validamente dichiarati.