CAPITOLO VI
Candidature e Incompatibilità

Art. 36 – Principi generali per le candidature

Comma 1: I Candidati s’impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti di Nuova Italia per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
Essi hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori ed agli iscritti al Movimento della loro attività attraverso il Sistema Informatico per la partecipazione.

Comma 2: I Candidati hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando alla tesoreria una quota dell’indennità e delle retribuzioni derivanti dalla eventuale carica ricoperta nella misura del 25% (venticinquepercento) della retribuzione lorda. Il mancato o parziale versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui al successivo Art. 43 è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte di Nuova Italia.

Comma 3: I Candidati s’impegnano a seguire criteri di merito, di competenza e comprovata capacità, se nelle competenze ricade la nomina di Organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e di professionisti.

Comma 4: La selezione, oltre ad eseguire il principio di merito, ad operare in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte dai Candidati Associati, si attiene, altresì, ai principi di: Uguaglianza di tutti gli iscritti al Movimento; Democrazia paritaria tra uomini e donne; Rappresentatività sociale e politica.

Comma 5: Tutti gli Associati al Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche Nazionali ed Europee, fornendo ai responsabili in sede Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal Consiglio di Presidenza, sentiti i Responsabili Regionali.

Comma 6: La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dalla Segreteria Nazionale.

Art. 37 – Candidature Regionali, Provinciali e Comunali

Comma 1: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Responsabile. Compete al Consiglio di Presidenza Nazionale decretare sulla candidatura a Presidente di Regione.

Comma 2: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Provinciali sono proposte dal Responsabile Provinciale.
Compete al Consiglio di Presidenza decretare sulla candidatura a Presidente di Provincia, sentito il parere del Responsabile Regionale.

Comma 3: Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Comunali sono proposte dal Responsabile Comunale.
Compete al Consiglio Provinciale decretare sulla candidatura a Sindaco di Città e di Comune.

Art. 38 – Incandidabilità e Incompatibilità

Comma 1: Non possono aderire a Nuova Italia come Associati o come elettori e neppure essere candidate ad incarichi interne o essere candidate dal Movimento a cariche istituzionali, le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico.

Comma 2: Eccezion fatta per il Presidente, non è ricandidabile da parte di Nuova Italia per la carica di membro del Parlamento Nazionale ed Europeo chi ha rivestito detta carica per tre mandati.

Comma 3: Gli Associati al Movimento non possono far parte simultaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un Organo esecutivo, tranne nei casi di deroga concessa dal Presidente Nazionale. In tali casi, il 75% delle retribuzioni ricevute per le cariche congiunte all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla Tesoreria Nazionale.

Comma 4: La carica di parlamentare Nazionale o Europeo e quella di consigliere o Sindaco di un Comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il 75% della retribuzione ricevuta per la carica di consigliere comunale o di Sindaco deve essere depositato alla Tesoreria del Movimento del tesoriere provinciale di appartenenza.

Comma 5 : Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello Regionale, Provinciale e Comunale sono istituiti dagli Statuti Regionali, salvo decreti straordinari stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Comma 6: Il Consiglio di Presidenza emette un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento ed i mandati Istituzionali e di rappresentanza esterna.

Page 11 of 17
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next | Last
View All